La scelta del termine è sicuramente influenzata dall’unico riferimento legislativo presente in materia: legge quadro 104/92.
Ecco le affermazioni nel testo legislativo:

  • comma 2 dell’articolo 13, lettera c: “per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati”.
  • art. 13, comma 3, il legislatore prevede che: “nelle scuole di ogni ordine e grado vi è l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.

Mentre nell’area riservata all’inserimento e all’integrazione sociale, l’articolo 8, comma 1, lettera d, prevede che questi si realizzino anche attraverso: “provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente”.